FOCUS SULLA MANCATA RISCOSSIONE DELLA TARI DA PARTE DEI COMUNI

TARI, L’ESENZIONE PUÒ ESSERE RICONOSCIUTA ANCHE NEL PROCESSO SE SOSTENUTA DA PROVE

Nell’eventualità di situazioni idonee a escludere in un determinato anno la produzione di rifiuti da parte di un immobile, l’esenzione Tari può essere riconosciuta nell’ambito di un processo anche in assenza della preventiva dichiarazione obbligatoria richiesta dal regolamento comunale.

Il contribuente, infatti, è ammesso a fornire nel processo prove a suo favore, in linea con quanto previsto in altri ambiti impositivi in ossequio al principio di capacità contributiva e all’oggettiva correttezza dell’azione amministrativa. Lo ha sancito la Corte di giustizia tributaria I grado di Genova con una sentenza 294/1/2024, relativamente al ricorso di una società contro un avviso di accertamento relativo al 2019, con cui il Comune reclamava il versamento della Tari, più sanzioni ed interessi, su un immobile in completa ristrutturazione, perché era stata omessa la dichiarazione di esenzione richiesta dal regolamento cittadino.

Dalla sentenza si rileva che la società aveva provato nel processo l’impossibilità dell’immobile di produrre rifiuti urbani risultando tra le altre in completo rifacimento, chiuso al pubblico, sprovvisto di licenza, spoglio di arredi e attrezzature, oltre che privo di utenze fatta eccezione dell’allacciamento elettrico per eventuali sopralluoghi. La sentenza non disconosce la dichiarazione preventiva al Comune per l’esenzione dalla tassa, ma la sua omissione non può comportare un aggravio al contribuente allorché produca nel processo prove inequivocabili dell’impossibilità dell’immobile di produrre rifiuti.

Dalla sentenza genovese si comprende come l’accertamento del Comune derivasse dall’indagine condotta su banche dati interne ed esterne all’ente, dalle quali l’immobile sarebbe risultato occupato. Ebbene, dalle prove fornite dalla società pare singolare come il Comune non fosse a conoscenza dello stato dei locali, in considerazione dell’articolo 6, comma 4, della legge 212/2000, secondo cui non possono essere chiesti al contribuente documenti o informazioni già in possesso della pubblica amministrazione.

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