Il parere dell’ANAC del 30 gennaio 2025 affronta le problematiche legate alla pubblicazione dei dati nei contratti pubblici, alla luce delle recenti modifiche normative introdotte dal D.lgs. n. 36/2023. I punti chiave del parere sono:
Trasparenza e accesso agli atti:
L’articolo 36 del Codice degli Appalti prevede la pubblicazione immediata, sulle piattaforme digitali, dell’offerta dell’aggiudicatario, dei verbali di gara e degli atti connessi, eliminando la necessità di richieste formali di accesso. I primi cinque operatori economici in graduatoria hanno accesso reciproco agli atti di gara e alle offerte. L’articolo 35 disciplina le richieste di oscuramento di parti delle offerte per la tutela di segreti tecnici o commerciali, con un termine ristretto di dieci giorni per l’impugnazione delle decisioni di oscuramento.
Tutela dei dati personali:
L’ANAC sottolinea che la pubblicazione degli atti deve avvenire omettendo dati personali e sensibili per non rendere identificabili le persone fisiche. L’oscuramento dei dati personali e sensibili è effettuato “d’ufficio” dalla stazione appaltante.
I partecipanti alla gara possono presentare un’istanza di accesso documentale ex artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 per richiedere informazioni omesse. L’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, D.lgs. n. 33/2013 è escluso, poiché la stazione appaltante ha già effettuato il bilanciamento tra trasparenza e riservatezza.
Criticità del consenso:
L’ANAC critica l’obbligo di consenso al trattamento dei dati da parte degli operatori economici, introdotto dal comma 5-bis dell’art. 35 del D.lgs. 33/2013. Nel contesto degli appalti pubblici, il consenso non può essere considerato libero, poiché il mancato rilascio impedirebbe la partecipazione alla gara.
Il trattamento dei dati personali dovrebbe basarsi su altre basi giuridiche, come l’adempimento di un obbligo legale o l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. La revoca del consenso potrebbe creare problemi procedurali.
Conclusioni e prospettive:
Le modifiche normative rappresentano un passo avanti nella digitalizzazione, ma sollevano interrogativi sulla protezione dei dati personali. È necessario un intervento chiarificatore del legislatore o delle autorità di controllo per garantire coerenza normativa e tutela della privacy. Le stazioni appaltanti devono avere competenze specifiche in materia di diritto della concorrenza e protezione dei dati.