Il fondo dei crediti di dubbia esigibilità deve essere aggiornato ogni anno a valere sui saldi dei residui attivi iniziali, a copertura dei crediti potenzialmente insussistenti o inesigibili. Altrimenti, c’è sovrastima della capacità di riscossione dell’ente, con conseguente stato patrimoniale non affatto in linea con le regole civilistiche e fiscali.
È quanto scandito dall’attento giudice dei controlli del Piemonte, il quale fornisce una indicazione “regolatoria” che assume una efficacia a valenza generale. Secondo il medesimo, in perfetta armonia con l’ordinamento, va infatti determinato, per ciascuna categoria di entrata suscettibile di “difficile esazione”, il saldo dei crediti conservati nel bilancio afferente all’esercizio precedente e, con ciò, calcolata «la media del rapporto tra gli incassi in conto residui e l’importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno, negli ultimi cinque esercizi».