La Corte dei Conti, sezione regionale Campania, è stata interpellata per sapere se la validità delle graduatorie di concorso degli enti locali sia biennale oppure triennale, in virtù della disposizione contenuta nell’art. 91, comma 4, del TUEL e come tale ritenuta prevalente dalla sezione regionale Sardegna (delibera n. 85/2020/PAR).
I magistrati contabili campani, nella delibera n. 16/2023/PAR del 16 febbraio 2023, affermano che al fine di evitare che possa considerarsi consolidata l’interpretazione della Sezione regionale di controllo per la Sardegna di cui alla deliberazione n. 85/2020/PAR, in disparte il profilo della estraneità alla materia contabile, il Collegio precisa che tale orientamento non appare condivisibile, in quanto non tiene conto della disposizione dettata dall’art. 88 del TUEL, a mente del quale all’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico.
Tale norma è stata introdotta dal legislatore proprio per assicurare il coordinamento tra le norme generali e le norme del Tuel, anche per evitare di ingenerare l’equivoco che le norme del d.lgs. n. 165/2001 potessero essere considerate di carattere generale e quelle del TUEL di carattere speciale. La norma sulla durata biennale delle graduatorie trova applicazione, pertanto, anche nei confronti degli enti locali.