Il Consiglio di Stato, con sentenza n.607/2020 si è pronunciato in ordine alla richiesta di riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte in materia di appalti, in particolare, la questione ha ad oggetto la verifica del possesso dei requisiti, servizi analoghi nel triennio, come richiesto dal bando di gara, nella fattispecie di un’impresa di recente costituzione.
In merito, i Giudici richiamano l’orientamento dell’Anac, in base al quale, in ragione del principio generale del favor partecipationis, per le imprese di recente costituzione, il calcolo per la verifica del possesso dei requisiti indicati nel bando va effettuato sugli anni di effettiva esistenza dell’impresa e i bilanci e la documentazione da presentare sono da riferirsi agli anni di effettiva operatività della stessa.
Il principio generale della più ampia partecipazione alle gare pubbliche, volto a favorire la massima tutela della concorrenza e l’interesse pubblico alla selezione dell’impresa più idonea, è ulteriormente ribadito dall’art. 83, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016 il quale prevede che i requisiti e le capacità (economico-finanziarie e tecnico professionali) «sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione».
Secondo i Giudici, l’interpretazione del requisito, come applicato dall’Amministrazione aggiudicatrice che ha proporzionato il requisito al periodo effettivo di attività, in quanto funzionale a garantire la partecipazione alla gara anche delle imprese di recente costituzione e di minori dimensioni, quale è quella appellante, non ha operato affatto un’inammissibile modificazione o integrazione della lex specialis in corso di gara, né ha violato i principi di trasparenza e par condicio in materia di pubblici affidamenti.
CDS, SENTENZA N.607/2020