La ricorrente nel procedimento principale, ha chiesto oralmente informazioni riguardanti eventuali condanne penali in corso o già scontate relative a una persona fisica partecipante a un concorso al fine di accertare i precedenti giudiziari di tale persona.
L’Etelä-Savon käräjäoikeus (Tribunale di primo grado del Savo meridionale) ha respinto la domanda di risarcimento della ricorrente nel procedimento principale, ritenendo che tale domanda riguardasse decisioni o informazioni pubbliche ai sensi della legge in materia di pubblicità dei procedimenti giudiziari dinanzi alle autorità giurisdizionali ordinarie. Secondo tale organo giurisdizionale, il motivo indicato dalla ricorrente nel procedimento principale non costituiva un motivo attinente al trattamento delle condanne penali o dei reati menzionato nell’articolo 7 della legge in materia di protezione dei dati personali. Il fatto di effettuare ricerche nei sistemi informatici di tale organo giurisdizionale avrebbe parimenti costituito un trattamento di dati personali, cosicché le informazioni richieste non avrebbero potuto essere comunicate nemmeno oralmente.
La ricorrente nel procedimento principale ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi all’Itä-Suomen hovioikeus (Corte d’appello della Finlandia orientale, Finlandia), giudice del rinvio, sostenendo che la comunicazione orale delle informazioni da essa richieste non costituisce un trattamento di dati personali, ai sensi dell’articolo 4, punto 2, del RGPD.
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 7 marzo 2024 resa nella causa C‑740/22