Si deduce che la stazione appaltante avrebbe errato nel non considerare quale soggetto unitario le aggiudicatarie dei lotti 2 e 3, Del Bo Servizi e Del Bo, entrambe riconducibili al gruppo Del Bo. A suo dire esse costituirebbero, sotto i profili civilistico e amministrativo, un’entità unitaria, riversandosi le utilità
economiche delle commesse in un unico centro d’interessi, risultando l’“unicità d’impresa” attestata da una serie di convergenti elementi desumibili dai bilanci di esercizio.
Di qui, la violazione del divieto di aggiudicazione allo stesso soggetto previsto dalla lex specialis, nel senso che la stazione appaltante, aggiudicato il lotto 2 a Del Bo Servizi, avrebbe dovuto escludere Del Bo dal lotto 3 con conseguente scorrimento della graduatoria a vantaggio della ricorrente; condotta, quest’ultima, da ritenere conforme all’art. 46 dir. 24/2014 e agli artt. 101 ss. TfUE, siccome interpretati
dalla giurisprudenza dell’Unione e nazionale (come affermato da Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 4211/18 “la società controllante e la propria controllata fanno parte di una stessa unità economica e, pertanto, formano una sola impresa, ai sensi del diritto dell’Unione in materia di concorrenza”).
La censura è infondata.